Avalon Project – Great Britain : Parliament – The Currency Act; April 19, 1764

Great Britain : Parliament – The Currency Act; April 19, 1764

WHEREAS great quantities of paper bills of credit have been created and issued in his Majesty’s colonies or plantations in America, by virtue of acts, orders, resolutions, or votes of assembly, making and declaring such bills of credit to be legal tender in payment of money: e che tali titoli di credito hanno subito un forte deprezzamento del loro valore, grazie al quale i debiti sono stati estinti per un valore molto inferiore a quello pattuito, con grande scoraggiamento e pregiudizio per gli scambi e il commercio dei sudditi di Sua Maestà, creando confusione nelle transazioni e riducendo il credito nelle suddette colonie o piantagioni: Per porre rimedio a ciò, possa Sua Maestà Eccellentissima far sì che venga emanata una legge; e sia promulgato dall’eccellentissima Maestà del Re, con il consiglio e il consenso dei signori spirituali e temporali e dei deputati, in questo attuale parlamento riunito, e con l’autorità dello stesso, che a partire dal primo giorno di settembre del millesettecento sessantaquattro, nessun atto, ordine, risoluzione o voto dell’assemblea, in nessuno degli Stati membri dell’Unione europea, possa essere più approvato, o voto d’assemblea, in nessuna delle colonie o piantagioni di Sua Maestà in America, sarà fatto per creare o emettere cambiali, o titoli di credito di qualsiasi tipo o denominazione, che dichiarino tali cambiali, o titoli di credito, come moneta legale per il pagamento di qualsiasi affare, contratto, debito, debito o richiesta; e ogni clausola o disposizione che sarà d’ora in poi inserita in qualsiasi atto, ordine, risoluzione o voto dell’assemblea, in contrasto con il presente atto, sarà nulla e non valida.

II. E considerando che le grandi quantità di banconote, o titoli di credito, che sono attualmente in circolazione e in valuta in diverse colonie o piantagioni in America, emessi in virtù di atti dell’assemblea che dichiarano tali banconote una valuta legale, rendono estremamente opportuno che le condizioni e i termini, in base ai quali tali banconote sono state emesse, non debbano essere modificati o prolungati, in modo da continuare la loro valuta legale oltre i termini rispettivamente fissati da tali atti per richiamare e scaricare tali banconote; Pertanto, per l’autorità suddetta, si stabilisce che ogni atto, ordine, risoluzione o voto dell’assemblea, in una qualsiasi delle suddette colonie o piantagioni, che sia fatto per prolungare il corso legale di qualsiasi cambiale o titolo di credito, attualmente esistente e corrente in una qualsiasi delle suddette colonie o piantagioni in America, oltre i termini fissati per il richiamo, l’affondamento e l’estinzione di tali cambiali o titoli di credito, sarà nullo e non valido.

III. E sia inoltre emanato dall’autorità suddetta, che se qualsiasi governatore o comandante in capo per il momento, in tutte o in alcune delle suddette colonie o piantagioni, da e dopo il suddetto primo giorno di settembre, millesettecento sessantaquattro, darà il suo assenso a qualsiasi atto o ordine dell’assemblea contrario al vero intento e significato del presente atto, tale governatore o comandante in capo dovrà, per ogni tale reato, confiscare e pagare la somma di mille sterline, ed essere immediatamente destituito dal suo governo, e per sempre reso incapace di qualsiasi ufficio pubblico o posto di fiducia.

IV. Fermo restando che nulla in questa legge potrà modificare o abrogare una legge approvata nel ventiquattresimo anno del regno di Sua Maestà il Re Giorgio Secondo, intitolata “Una legge per regolare e limitare le cambiali di carta di credito nelle colonie o piantagioni di Sua Maestà, Rhode Island e Providence, Connecticut, Baia del Massachusetts e New Hampshire, in America, e per impedire che le stesse siano offerte legali nei pagamenti di denaro.

V. Fermo restando, inoltre, che nulla di quanto qui contenuto si estenderà, o sarà interpretato come tale, per rendere una qualsiasi delle banconote attualmente esistenti in una qualsiasi delle suddette colonie un mezzo di pagamento legale.