Libertà di parola (6): Fighting Words

Questo post risponde a tre domande.

1. Cosa sono le parole di lotta?

2. Le parole di lotta sono protette dal Primo Emendamento?

3. Se no, perché no?

Cosa sono le parole di lotta?

È giusto dire che la categoria delle parole di lotta è stata significativamente limitata negli anni successivi a Chaplinsky v. New Hampshire, 315 U.S. 568 (1942), il caso seminale delle parole di lotta discusso di seguito. Per come ho letto i casi successivi, le parole di lotta sono insulti in-your-face che possono essere basati su razza, origine etnica, religione o sesso, ma non devono necessariamente esserlo. Per esempio, avvicinarsi a qualcuno e urlare un insulto blasfemo sulla madre di quella persona può costituire parola di lotta. Ma portare uno striscione dall’altra parte della strada di quella persona con lo stesso messaggio non costituisce parole di lotta che possono essere punite.

Le parole di lotta non sono protette dal Primo Emendamento

La Corte Suprema lo ha spiegato in questo modo in Chaplinsky:

Ci sono alcune classi ben definite e strettamente limitate di discorso, la prevenzione e la punizione delle quali non sono mai state pensate per sollevare alcun problema costituzionale. Queste includono il lascivo e l’osceno, il profano, il diffamatorio e le parole ingiuriose o “da combattimento” – quelle che con la loro stessa enunciazione infliggono lesioni o tendono a incitare un’immediata violazione della pace. … tali espressioni non sono parte essenziale di qualsiasi esposizione di idee, e sono di così scarso valore sociale come un passo verso la verità che qualsiasi beneficio che può essere derivato da esse è chiaramente superato dall’interesse sociale all’ordine e alla moralità.

Perché le parole di lotta non sono protette?

La risposta della Corte in Chaplinsky è di diversi aspetti.

In primo luogo, c’è una base storica, secondo la Corte, cioè che non è mai stato pensato diversamente. Ma questo non è del tutto soddisfacente perché la Corte elenca anche il lascivo e il profano, entrambi i quali (purché non osceni) sono ora protetti dal Primo Emendamento. Inoltre, la Corte elenca il diffamatorio, ma questa categoria è stata ora significativamente limitata da New York Times v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964), che ha costituzionalizzato la diffamazione in quanto colpisce non solo i pubblici ufficiali e le figure pubbliche ma anche le persone private quando il discorso è su una questione di interesse pubblico.

In secondo luogo, la Corte suggerisce che le parole di lotta tendono a incitare un’immediata violazione della pace, una giustificazione che ricorda il test del pericolo chiaro e presente di Holmes e Brandeis. Ma anche questa non è una spiegazione soddisfacente: quando le parole di lotta sono presenti, non c’è alcuna indagine per stabilire se di fatto c’è un pericolo chiaro e presente. Forse la risposta è che la reazione violenta alle parole di lotta è immediata e istintiva; non c’è tempo per una controproposta.

In terzo luogo, la Corte si impegna in quello che è stato chiamato bilanciamento categoriale. Vale a dire, bilancia l’interesse della libertà di parola, per esempio, nelle parole di lotta, contro l’interesse sociale nell’ordine e nella moralità, e trova che, come questione generale, quest’ultimo batte l’interesse della libertà di parola. È interessante notare che la Corte si impegna così in una discriminazione di contenuto che altrimenti non è consentita ai governi che agiscono in un ruolo di regolamentazione. Inoltre, il bilanciamento categoriale appare incoerente con la logica del mercato delle idee.

L’esclusione delle parole di lotta e delle altre categorie dalla protezione (o copertura) del Primo Emendamento riflette quella che è stata chiamata la “teoria dei due livelli” del Primo Emendamento, una teoria che si basa sul contenuto del discorso.